Art. 1.

      1. È istituita la «Giornata nazionale della famiglia», di seguito denominata: «Giornata», quale momento per celebrare la famiglia in quanto nucleo fondamentale della nostra società ed essenziale per il suo equilibrato sviluppo.
      2. La Giornata si celebra il 15 maggio di ogni anno, nella ricorrenza della Giornata internazionale della famiglia, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 47/237 del 20 settembre 1993.
      3. La Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.